REGIONE LOMBARDIA - DECRETO 6551 DEL 08/07/2014 LINEE GUIDA “USO DELLE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI"
Ho provato ad approfondire i contenuti di questo Decreto in cerca di risposte, sia pure con una validità a livello regionale, circa una domanda oggetto di infinite discussioni. “E’ possibile sbarcare da una Piattaforma elevatrice?”
LA POSSIBILITÀ DI SBARCARE IN QUOTA DA UNA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE NON RIENTRA TRA LE MODALITÀ DI UTILIZZO
Sul tema il Decreto è perentorio “La piattaforma di lavoro elevabile è una macchina generalmente progettata per il solo sollevamento di persone a quote diverse allo scopo di effettuare lavori (…) dall’interno della piattaforma stessa; pertanto, essa non è destinata al trasferimento di lavoratori tra livelli diversi o per lo sbarco uscendo dalla piattaforma di lavoro in quota. La possibilità di sbarcare in quota da una piattaforma di lavoro elevabile non rientra tra le modalità di utilizzo per le quali la norma armonizzata UNI EN 280 conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive Macchine /DPR 459/96 e D. Lgs. 17/2010) in quanto detta norma non contempla i rischi derivanti da accessi o uscite dalla Piattaforma di lavoro da livelli diversi. La stessa norma prevede che per l’utilizzo della PLE con metodi o condizioni di lavoro particolari, che non rientrano tra quelli specificati dal Fabbricante, l’utilizzatore deve ottenere l’approvazione del fabbricante stesso con delle linee guida specifiche.
QUATTRO POSSIBILI SITUAZIONI
Più in generale il Decreto distingue quattro possibili situazioni, sulla scorta dei contenuti del Manuale d’uso e manutenzione:
- Esplicito divieto utilizzo per lo sbarco in quota esplicitato dal costruttore della macchina – tali PLE non possono mai venire utilizzate per lo sbarco in quota;
- Nessun riferimento utilizzo per lo sbarco in quota esplicitato dal costruttore della macchina – tali PLE possono venire utilizzate per lo sbarco in quota a condizione di definire una specifica procedura di lavoro;
- Procedura di lavoro con definiti limiti di impiego per un possibile utilizzo per lo sbarco in quota, redatto dal costruttore della macchina – tali PLE possono venire utilizzate per lo sbarco in quota a patto di seguire scrupolosamente le indicazioni del costruttore;
- Assenza di libro d’uso e manutenzione (macchine prive di marcatura CE) – tali PLE, per quanto considerate dal Decreto, non vengono considerate dal sottoscritto essendo prive di requisiti essenziali.
SBARCO AMMISSIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI
In ogni caso, il Decreto precisa che l’utilizzo di PLE per attività che prevedono lo sbarco in quota (…) costituisce modalità di lavoro ammissibile solo per l’esecuzione di interventi (…):
– che abbiano durata limitata nel tempo (non superiore ad una giornata);
– che siano oggetto di una rigorosa e specifica valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro per la definizione di misure tecniche e/o organizzative da adottarsi da parte degli operatori sotto la supervisione di un Preposto.
SBARCO AMMISSIBILE CON DETERMINATI REQUISITI
Infine, tra le prescrizioni del Decreto più significative:
- Lo sbarco deve essere adeguatamente sicuro, mediante la protezione della zona di sbarco con mezzi di protezione collettiva o con la predisposizione di un punto fisso di ancoraggio o di una linea cita. IL Punto di ancoraggio della Piattaforma non può essere utilizzato come punto fisso di ancoraggio per il sistema anticaduta impiegato durante l’esecuzione del lavoro al fi fuori della PLE;
- L’abbandono della piattaforma, e aggiungerei il rientro nella piattaforma, deve avvenire in modo tale da non generare effetti dinamici dovuti all’elasticità della struttura estendibile;
- Il sistema anticaduta indossato dall’operatore deve essere dotato di doppio cordino;
- Durante l’operazione di sbarco una persona deve rimanere all’interno della PLE per l’eventuale azionamento dei comandi per correggere la quota;
- Durante lo sbarco lo sfilo della struttura estendibile non deve superare il 75% della massima estensione nominale;
- La piattaforma scelta deve essere progettata per prevenire l’obbligo di sbarco in zone non sicure (ad esempio cancello di entrata/uscita su di un lato della piattaforma non girevole)